Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida

settembre 14th, 2009 | Inserito in News | No Comments »

Il 25 luglio l’attestato di certificazione energetica debutta nelle Regioni sprovviste di propria legge

24/07/2009 – Entra in vigore il 25 luglio il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il Dm – ricordiamo – è previsto dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e segue il Dpr 59/2009, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti (leggi tutto). È ancora atteso invece il regolamento che definirà la figura del certificatore energetico.

Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Quelle che hanno già una propria normativa in materia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano) dovranno adeguarla a quella statale.
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.
Il certificatore deve: 1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.

Le principali novità introdotte dalle Linee Guida: – la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” – ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo – che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati; – la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto; – per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva; – le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+. – è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata; – per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.

Fonte: Edilportale